Comune di Cugnasco - Gerra

In base all'Articolo 14 della Legge sui cani, è prevista in Ticino una lista di razze la cui detenzione è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

 

Tale obbligo è applicabile:

  • ai cani nati dopo il 1° aprile 2009
  • ai detentori residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno 30 giorni all’anno

Nelle aree accessibili al pubblico, i cani adulti delle razze elencate sottostanno inoltre all'obbligo di conduzione individuale.

I detentori di questi cani devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto.

Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

Elenco razze soggette a restrizioni

 

Terrier di tipo Bull

  • American Pit Bull
  • American Staffordshire Terrier
  • Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
  • Staffordshire Bull Terrier


Molossoidi

  • Alano tedesco
  • Bulldog americano
  • Bullmastiff
  • Cane Corso
  • Cane pastore dell'Anatolia
  • Cane pastore dell'Asia centrale
  • Cane pastore della Ciarplanina
  • Cane pastore del Caucaso
  • Dogo argentino
  • Dogue de Bordeaux
  • Fila Brasileiro
  • Mastiff
  • Mastino del Tibet
  • Mastino napoletano
  • Rottweiler
  • Tosa Inu


Cani da pastore

  • Pastore tedesco
  • Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Mailinois, Tervueren)
  • Pastore olandese
  • Cane lupo cecoslovacco
  • Pastore delle Beauce
  • Komondor
  • Kuvasz
  • Pastore dei Tatra
  • Pastore della Russia meridionale


Altre razze

  • Dobermann
Procedura
  1. Inviare al Municipio la domanda di autorizzazione con l'estratto del casellario giudiziale;
  2. Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e invia tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale;
  3. L'Ufficio del veterinario cantonale rilascia l'autorizzazione;
  4. È possibile acquistare il cane;
  5. Effettuare il corso per razze soggette a restrizione (uno dei corsi cantonali riconosciuti dall'Ufficio del veterinario cantonale);
  6. Esiguire i test attitudinali riconosciuti dall'Ufficio del veterinario cantonale:
    • Test 1 tra il 9° e il 13° mese
    • Test 2 tra il 2° e 3° anno
 
Maggiori informazioni
 
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